
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 6.11.2021 n. 265 del DL 6.11.2021 n. 152, sono state emanate disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.
Il DL 152/2021 è entrato in vigore il 7.11.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 152/2021 in attuazione del PNRR, con particolare riferimento al tema della digitalizzazione.
Viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta e di un contributo a fondo perduto alle imprese alberghiere e del settore turistico per gli interventi di riqualificazione e digitalizzazione delle strutture.
Le agevolazioni sono rivolte alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.
Tali incentivi sono tra loro cumulabili, nel limite del costo sostenuto per gli interventi.
Al fine di accedere agli incentivi dovrà essere presentata un’apposita domanda secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero del Turismo.
Gli incentivi saranno riconosciuti:
Il credito d’imposta può essere:
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Nello specifico, il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un apposito decreto del Ministero del Turismo e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Viene istituito, nell’ambito del Fondo centrale di garanzia per le PMI, una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie alle imprese che operano nel settore turistico.
Le garanzie sono concesse:
Il numero di dipendenti delle imprese beneficiarie non deve essere superiore a 499.
Sono ammessi alla garanzia del Fondo anche coloro che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31.1.2020.
Le garanzie sono rilasciate su finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
Vengono inoltre concessi contributi e finanziamenti agevolati per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. Fanno altresì parte della platea dei beneficiari le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui vengono esercitate tali attività imprenditoriali.
Il contributo è concesso nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili.
A copertura della quota di investimenti non coperta dal contributo diretto e dell’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, nel limite delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.
Sono agevolabili gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500.000,00 e 10 milioni di euro, realizzati entro il 31.12.2025.
Tali incentivi sono alternativi al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta previsti dal precedente punto 1 e non sono cumulabili con altre sovvenzioni, agevolazioni e contributi pubblici concessi per gli stessi interventi.
Le agevolazioni sono inoltre riconosciute nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
I requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni saranno definite con un decreto del Ministero del Turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Andrea Ferrario