
Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina del PNRR riguarda il principio della Addizionalità e del finanziamento complementare. In particolare, alcune norme previste dal Regolamento 2021/241 (art.9) e richiamate dalla circolare MEF 21/2021 che, si rammenta, non è un documento vincolante dal punto di vista giuridico, non consentirebbero il doppio finanziamento e prevedono il divieto di cumulo sulle stesse spese con i programmi Europei, le risorse del PNRR e/o con risorse ordinarie del bilancio Statale.
Ad esempio, alla luce di quanto sopra potrebbe nascere un conflitto tra il Credito d’Imposta beni strumentali 4.0 e i finanziamenti PNRR. Infatti, seguendo l’impostazione precedente, il credito d’imposta poteva essere cumulato con altre agevolazioni, purché non venisse superato il limite dell’intero costo sostenuto considerando anche il risparmio di imposte IRES/IRAP. Attualmente questa possibilità potrebbe essere messa a rischio con l’introduzione della nuova disciplina del PNRR.
Quindi, nel caso in cui il divieto di doppio finanziamento nell'ambito del PNRR e di altri programmi UE dovesse essere confermato da uno o più provvedimenti ufficiali, le imprese potranno beneficiare soltanto di una sola agevolazione, scegliendo tra quelle disponibili.
La normativa è evidentemente ancora in via di definizione ma si tratta certamente di misure importanti per le aziende.
È fondamentale, pertanto, affidarsi ad un professionista specializzato che possa affiancare l’imprenditore nella valutazione delle diverse opportunità che l’intricata normativa può offrire.
Luca Castoldi